Riforma costituzionale, capitolo 4.
Secondo il testo licenziato dal governo Renzi il nuovo Senato dovrà rappresentare le istituzioni territoriali mentre i deputati continueranno a rappresentare la nazione.
Secondo l’articolo 67, i nuovi membri di Palazzo Madama manterranno però il divieto di vincolo di mandato. Se per i deputati significa in sostanza essere svincolati dalla linea dei rispettivi partiti, per i senatori-consiglieri vuol dire che non avranno l’obbligo di agire seguendo le scelte delle Regioni o dei Comuni da cui provengono.
Non cambia nulla anche sul tema tanto dibattuto dell’immunità. L’art 68 in pratica non viene toccato dalla riforma. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Viene riscritto invece l’articolo 69 in cui si affronta il tema dei costi della politica, stabilendo che solo i deputati continueranno a percepire l’indennità parlamentare, mentre i senatori conserveranno il loro stipendio di consiglieri regionali o di sindaci. I nuovi senatori di nomina presidenziale non avranno nessuna retribuzione, tranne quelli a vita, cioè gli ex capi di Stato.